Il Meetup Parma 5 Stelle rileva grande confusione sotto il cielo dell’amministrazione Pizzarotti. Nella risposta al nostro comunicato dello scorso 13 aprile sulla vicenda di Parma Gestione Entrate (PGE), il Comune sembra infatti voler svolgere la funzione di illusionista che confonde le carte, dal momento che, nel rispondere agli inquietanti dubbi sollevati, scambia un documento di ordinanza sulle notifiche di PGE con un altro del tutto differente.

Il comunicato stampa di replica del Comune ha giocato infatti sull’equivoco di due procedimenti paralleli, ma distinti, riportando in calce quello dei due che ha il  numero 2015/4290, con il nominativo del giudice che lo ha emesso abilmente cancellato, documento però che nulla ha a che vedere con quello che riguarda la querela di falso del Movimento Nuovi Consumatori oggetto della discussione, che riporta invece il numero 6445/2015 ed è firmata dal Giudice Monaco.

Tale ordinanza, che smentisce quanto sostiene il Comune, è stata riportata in copia alla stampa dal Movimento Nuovi Consumatori ed è sufficientemente chiara: da essa risulta che il 6 aprile scorso il Tribunale di Parma ha ritenuto ammissibile e rilevante la querela di falso nei confronti di un’ingiunzione fiscale emessa dalla società partecipata Parma Gestione Entrate, e ha ordinato di sospendere il processo di appello che PGE aveva intentato contro la decisione del Giudice di Pace di annullare le ingiunzioni con firme false, demandando al tribunale collegiale un processo ad hoc, con obbligo di intervento del PM.

Il documento riportato dal Movimento Nuovi Consumatori dice appunto che «Il Tribunale … ritenuto che il documento di cui si contesta la pubblica fede (ingiunzione fiscale e relativa notifica) assume rilevanza nel presente giudizio; considerata la competenza funzionale del Tribunale in sede Collegiale, con procedimento ad hoc che deve svolgersi in contraddittorio con il Pubblico Ministero; visto l’art. 295 c.p.c. e l’evidente rapporto di pregiudizialità del presente procedimento affidato al Giudice Monocratico; tutto ciò premesso e considerato sospende il presente procedimento, art. 295 c.p.c. … viene così espressamente autorizzata ad instaurare, con onere di estensione di contraddittorio al PM competente, il tutto con termine perentorio di introduzione di giudizio di merito di giorni 60 a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza».

Come appare evidente dall’ordinanza, il Giudice Monaco ha ordinato la sospensione del processo di Appello che PGE aveva intentato, demandando al tribunale collegiale un procedimento ad hoc per fare chiarezza sui gravi fatti delle notifiche false e sulla mancanza del trasferimento delle riscossioni, mai prevenute al Comune, altresì ingiungendo che entro 60 giorni si apra un sub processo davanti ad un collegio giudicante composto da tre giudici con intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Il Comune ha insomma usato un documento relativo a un procedimento per smentire le decisioni riguardanti un procedimento del tutto diverso. Crediamo non serva aggiungere altro, se non far notare che l’attuale amministrazione non pare nuova a un uso disinvolto delle carte. Ricordiamo che nel maggio 2016 la Polizia Municipale di Parma emise alcuni “avvisi di garanzia” senza il mandato della Procura della Repubblica e senza data, timbri o firme, e l’amministrazione affermò che erano completamente regolari. Così regolari e giuridicamente efficaci che, come dimostrano i loro certificati ex cpp 335, nessuno dei tre cittadini che ricevettero tali avvisi (l’allora presidente del Movimento Nuovi Consumatori Filippo Greci, l’ex-giudice di pace Ciriaco Colella ed il giornalista Andrea Marsiletti) sono citati a questo proposito nel registro delle notizie di reato.

I cittadini di Parma sul caso di PGE e quello degli avvisi di garanzia hanno diritto di conoscere la verità che stanno ancora aspettando da due anni. Non è confondendo le carte che si può eludere questa sacrosanta richiesta di chiarezza e legalità.




Parma 5 Stelle

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