Il Bonus Sicurezza 2026 consente di ottenere una detrazione fiscale fino al 50% per le spese legate alla protezione della propria casa. La Legge di Bilancio ha confermato la rimodulazione dell’aliquota differenziandola tra prima e seconda casa, mantenendo però un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
L’agevolazione è integrata all’interno del più ampio Bonus Ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate.
La quota rimborsabile varia in base alla tipologia di utilizzo dell’immobile:
- 50% di detrazione per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale (dove si ha la residenza).
- 36% di detrazione per i lavori effettuati sulle seconde case o altri immobili.
- Massimale unico: il tetto di 96.000 euro è complessivo e include materiali, manodopera e progettazione.
- Ripartizione: il rimborso avviene esclusivamente come detrazione IRPEF suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. Cessione del credito e sconto in fattura non sono più disponibili.
L’agevolazione copre l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza sia attivi che passivi. Non è obbligatorio aprire una pratica edilizia (es. CILA o SCIA), poiché la maggior parte degli interventi rientra nell’edilizia libera:
- Impianti antifurto, centraline e rilevatori d’intrusione.
- Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso (TVCC).
- Porte blindate e grate o inferriate alle finestre.
- Vetri antisfondamento e casseforti a muro.
- Videocitofoni e sistemi di controllo degli accessi.
Il bonus non prevede limiti di reddito (ISEE) ed è accessibile a chiunque vanti un diritto reale sull’immobile e sostenga la spesa. Rientrano tra i beneficiari:
- Proprietari e nudi proprietari.
- Inquilini in affitto o comodatari.
- Familiari conviventi del proprietario (se intestatari di fatture e pagamenti).
Per non perdere il diritto alla detrazione nel modello 730 o Redditi, è fondamentale seguire una procedura di pagamento tracciabile. Occorre richiedere la fattura dettagliata alla ditta installatrice, con la specifica dei materiali e della manodopera. In seguito bisogna effettuare il “Bonifico Parlante”: l’unico metodo di pagamento ammesso è il bonifico bancario o postale specifico per ristrutturazioni edilizie. I bonifici ordinari comportano la perdita dell’agevolazione.
Nella causale del bonifico vanno inseriti il riferimento normativo (Art. 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA/codice fiscale dell’azienda che esegue i lavori.
Le fatture, le ricevute dei bonifici e le dichiarazioni di conformità degli impianti vanno conservate per tutta la durata della detrazione.







